Come procedere alla cessione del credito d’imposta spettante per gli interventi di riqualificazione energetica? Tutti i dettagli in merito al riconoscimento della detrazione spettante per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 sono contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 100372 che in particolare prevede che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello dell’intervento risultano incapienti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati (compresi esercenti con attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), con facoltà di successiva cessione;
- tutti gli altri soggetti beneficiari possono, invece, cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati a esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
In alcun caso non sarà possibile cedere il credito alla pubblica amministrazione. Per quanto concerne invece il calcolo dell’importo cedibile, l’Agenzia delle Entrate precisa che nel conteggio va tenuto conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori; in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita area riservata del sito internet, comunicando la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia non consente la cessione del credito.
Inoltre, nel “Cassetto fiscale” del cessionario è visibile e consultabile il credito d’imposta attribuito, che potrà utilizzare in compensazione, ripartendolo in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque solo a seguito dell’accettazione del credito stesso.