Installare pannelli solari, controsoffitti e svolgere altri lavori di manutenzione ordinaria edilizia sarà più semplice: nei giorni scorsi è entrato in vigore il decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture riguardo l’ “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
Il decreto presenta un elenco di 58 opere che non richiedono permessi comunali e titoli abilitativi quali Cil, Cila, Scia o il permesso di costruire per essere eseguiti, mettendo così ordine tra i vari regolamenti locali e regionali. Ampliando al tabella rilasciata nel 2016 (che contemplava come interventi liberi le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, i manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo), il decreto svincola dai permessi: installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di cancellate e opere anti intrusione; riparazione e sostituzione di controsoffitto; riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma degli impianti elettrici, del gas, igienico e idrico-sanitario (per quest’ultimo anche in caso di sostituzione dei sanitari, di fatto il rifacimento del bagno); installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di servoscale e ascensori (per questi, purché non si incida sulla struttura portante); pavimentazione di aree pertinenziali comprese vasche di raccolta delle acque e locali tombati; creazione di barbecue, gazebo, pergolati (non stabilmente infissi), ripostigli per gli attrezzi, tenda e pergotenda, elemento divisorio verticale non in muratura; installazione di pompa di calore aria-aria.
L’elenco delle opere di edilizia libera si può scaricare qui.
di Zoe LaFleur