In mancanza di un piano di rischio in un cantiere in cui operano più imprese contemporaneamente e nel caso in cui si verifica un incidente o infortunio mortale il direttore dei lavori è responsabile, insieme ad appaltatore e subappaltatore, secondo quanto indicato dalla sentenza 19646/2019 della Corte di Cassazione.
Al responsabile del cantiere può essere contestato di non aver fatto «rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell'appaltatore» e di aver, quindi, causato il decesso del lavoratore.
Dal punto di vista normativo va ricordato che il direttore dei lavori è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.
Anche in caso in cui l'infortunio si verifichi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'art.12 del dpr 164/1955, non si può sostenere che il direttore dei lavori del cantiere non assuma una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoratori e non sia destinatario al pari dell'appaltatore e del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche.
«La responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia», conclude la Corte di Cassazione.