Con la sentenza 6136/2019 il Consiglio di Stato ha chiarito cosa si intende per pareti finestrate, ovvero «tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)». Una specifica importante per tutti i progettisti chiamati a far riferimento, in modo inderogabile, alle norme sulle distanze tra edifici e in particolare al DM 1444/1968. Il decreto, che prescrive una distanza di 10 metri tra pareti finestrate, per i giudici va infatti «rispettato in modo assoluto, trattandosi di norma finalizzata non alla tutela della riservatezza, bensì a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario».
Da ciò ne consegue che questa disposizione di legge debba essere applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Inoltre, la distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate deve essere osservata da tutti i Comuni anche in presenza di norme contrastanti incluse nei diversi strumenti urbanistici locali. La norma «per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce un principio assoluto e inderogabile che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto derivante da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti».
Infine, il Consiglio di Stato specifica che la distanza di 10 metri va calcolata con riferimento a ogni punto dei fabbricati e non alle sole pareti che si fronteggiano; calcolo che si riferisce a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo inoltre dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o di una sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra